Chiamate indesiderate dopo l’iscrizione al registro delle opposizioni, cosa fare?

Vi siete iscritti al registro delle opposizioni nella speranza di porre fine una volta per tutte alle martellanti telefonate dei call center, ma continuate a ricevere delle chiamate indesiderate? Non disperate, c’è ancora qualcosa che si può fare. Per legge, prima di effettuare una chiamata l’operatore deve sempre verificare l’eventuale iscrizione al registro delle opposizioni di chi sta per contattare. Se non lo fa, commette un abuso che può essere denunciato all’Autorità garante della privacy.

Perché si ricevono ancora telefonate?

Alcune telefonate da parte dei call center ricevute in seguito all’iscrizione al registro delle opposizioni rappresentano un vero e proprio abuso, ma lo stesso non vale per altre. Gli operatori non possono contattare i numeri contenuti negli elenchi telefonici, ma lo stesso non vale per i numeri fissi o mobili raccolti e successivamente utilizzati in base a un consenso prestato, anche inavvertitamente, dall’interessato. Può capitare, per esempio, quando si accetta il trattamento dei dati per usufruire di un qualche servizio senza prima aver letto con attenzione le condizioni. In alcuni casi si finisce per autorizzare un negozio o un fornitore di energia a comunicare il proprio numero di telefono a terzi.

Tuttavia, nonostante questa “scappatoia”, i call center devono prestare attenzione ad alcuni particolari per rendere legale la loro telefonata. Il primo luogo non devono nascondere il numero dal quale chiamano e spiegare all’utente che i suoi dati personali sono stati estratti da un elenco degli abbonati fornire indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni. Questa informativa può essere fornita dagli operatori con modalità semplificate.

Cosa fare per porre fine alle chiamate indesiderate

Se si desidera porre fine alle chiamate indesiderate che si ostinano ad arrivare nonostante l’iscrizione al registro delle opposizioni, bisogna esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto. Per farlo deve accedere al sito del Garante della Privacy e compilare l’apposito modulo da inviare all’operatore economico per conto del quale è stata effettuata la chiamata indesiderata.

Il riscontro dovrebbe arrivare entro un mese o al massimo tre mesi per casi particolari. Se ciò non accade è possibile presentare un reclamo o una segnalazione al Garante della Privacy, indicando le telefonate ricevute. Bisogna anche allegare una prova dell’invio del modulo all’operatore economico, allegando, per esempio, la copia della Pec, dell’e-mail o della ricevuta della raccomandata o del fax. La segnalazione, necessaria per permettere al Garante della Privacy di adempiere ai suoi compiti istituzionali di controllo, può essere inviata via fax al numero 06.69677.3785; via email all’indirizzo protocollo@gdpd.it oppure, solo per le Pec, a protocollo@pec.gpdp.it; tramite raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”.

Gli operatori che violano il diritto di opposizione rischiano sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

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