Decreto flussi, cosa prevede la norma sull’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

Il Decreto flussi, contenente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato italiano, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento del governo supera da un punto di vista quantitativo quello precedente varato dal governo Draghi, che coinvolgeva 69.700 extracomunitari, ma prevede la verifica da parte del datore di lavoro che non ci siano sul territorio nazionale altri lavoratori adatti al ruolo.

In cosa consiste il Decreto flussi

Il decreto fissa le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare: la quota massima è stata fissata a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Trattore
Immagine | Photo by Richard Revel under the CC0 Public Domain License

La verifica da parte del datore di lavoro

Un’importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
La verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

Quando si può procedere alla richiesta di nulla osta

Alla richiesta di nulla osta si potrà procedere solo se il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda, se il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto, se il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Borsa da lavoro
Foto | Unsplash @ Marten Bjork

Quando non è necessaria la verifica

La verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.
Altra importante novità di quest’anno, ma in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi precedente: quando sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato in via telematica alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

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