Cultura, Franceschini: “20 milioni per mostre rinviate o annullate”

È pari a 20 milioni di euro l’impegno economico assunto dalle istituzioni a sostegno degli organizzatori delle mostre d’arte. La cifra è destinata agli operatori che hanno subito rinvii o cancellazioni a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. Il ministro per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha firmato nella giornata di martedì 4 agosto il decreto per i rimborsi agli organizzatori delle esposizioni. Il governo ha utilizzato in questo senso le risorse del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ istituito dal Decreto Rilancio.

“20 milioni per gli operatori delle mostre d’arte”

“Ai 150 milioni di euro già autorizzati per sostenere i musei statali e i musei privati si aggiungono adesso ulteriori 20 milioni di euro. L’obiettivo è il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di mostre – ha confermato il ministro Franceschini all’agenzia Ansa – Con questo decreto prosegue l’impegno a sostegno dei settori del mondo dell’arte. Soggetti che stanno attraversando un momento difficile anche in questa fase di ripartenza“.

Il denaro è destinato agli operatori che hanno subito un calo di fatturato a causa dell’annullamento o del rinvio di almeno una mostra d’arte. Il periodo preso in considerazione è quello tra il 23 febbraio e il 30 settembre 2020.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda per il rimborso previsto dal decreto promosso dal Mibact tutti i soggetti che hanno come attività prevalente quella dell’organizzazione di mostre d’arte. In alternativa, possono farlo anche i soggetti che erogano servizi di logistica, trasporto e allestimento. Questi ultimi, devono però dimostrare che le loro attività legate alle mostre incidono per più del 50% sul loro fatturato.

Per richiedere i finanziamenti i soggetti devono avere sede legale in Italia ed essere in regola con gli obblighi in materia di previdenza, tasse e assicurazioni. Gli operatori devono poi dimostrare l’assenza di procedure fallimentari e di altre condizioni d’ostacolo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

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