Fase 2, cosa cambia dal 18 maggio

Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che consentirà ulteriori riaperture a partire dal 18 maggio, in vista di un ulteriore allentamento della Fase 2 del Coronavirus. Diverse sono le novità che sono state stabilite dal Governo, che resteranno valide fino al 31 luglio, al termine di una giornata intensa nella quale alla fine è stato raggiunto l’accordo con le Regioni.

Spostamenti possibili nella stessa regione senza più autocertificazioni

Da lunedì non ci saranno più limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno del territorio della stessa regione; questo significa che non servirà più giustificare questi movimenti con l’autocertificazione. Tuttavia, questa libertà potrà essere revocata in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Non ci saranno più quindi le solo visite ai congiunti (termine per il quale si erano scatenate diverse polemiche nelle scorse settimane) ma anche agli amici, sempre rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti. Saranno ancora vietati però, gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. E dunque questo varrà anche per quanto riguarda il raggiungimento delle seconde case. Questo almeno fino al 2 giugno, perché dal 3 spostarsi tra regioni diverse potrà essere limitato solo con provvedimenti statali legati al rischio epidemiologico in caso zone specifiche. Le stesse regole varranno per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

Dal 18 maggio riaprono bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e negozi

Il nuovo corso della Fase 2 vedrà per il prossimo 18 maggio la ripartenza anche di tutta una serie di attività tra cui negozi, bar e ristoranti e parrucchieri ed estetisti, che dovranno lavorare rispettando i protocolli e le linee guida del proprio settore di riferimento.

Negli esercizi dove si consumano i pasti si dovrà privilegiare l’accesso tramite prenotazione e assicurare un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Tale distanza potrà essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. È vietata la consumazione a buffet. Per i menù, si dovrebbe favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre liste in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacee a perdere.

Prenotazione obbligatoria e tempo limitato per il cliente all’interno del locale per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Le mascherine dovranno essere indossate per tutto il tempo possibile; a distanza ravvicinata, l’operatore dovrà indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Sono vietati sauna, bagno turco e vasche idromassaggio.

È previsto che venga controllata la temperatura ai clienti di supermercati e centri commerciali (sopra ai 37,5 gradi non si potrà entrare) e che nei negozi i clienti indossino sempre la mascherina. In quelli del settore dell’abbigliamento dovranno avere anche i guanti. Nei mercati dovranno essere istituiti i sensi di marcia per i clienti e tra i banchi dovranno essere aumentate le distanze. Si va verso lo stop ai mercatini di oggetti e abbigliamento usato.

Con la nuova Fase 2, nuove disposizioni per uffici pubblici e palestre

Dal 18 maggio, anche per l’apertura degli uffici al pubblico si dovrà agire in base alle misure per la fase 2 concertate dalle Regioni. Si dovrà favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. L’area di lavoro, laddove possibile, potrà essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Nelle aree di attesa, andranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere a una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

Per le palestre l’indicazione è di organizzare gli spazi in spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro, anche regolamentandone l’accesso agli stessi. Sarà previsto l’obbligo di igienizzarsi le mani all’ingresso e in uscita. Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura dovrà assicurare la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati; gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non dovranno essere usati. Nelle linee guida ci sono anche le indicazioni per l’aerazione degli spazi.

Il capitolo delle scuole e delle spiagge

Altro capitolo sono i provvedimenti di sicurezza per le scuole. Secondo le richieste dei presidenti di Regione, è previsto un insegnante ogni cinque bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, mentre gli studenti tra 6 e 14 anni sarà sufficiente un insegnante ogni dieci alunni. In questo caso dovranno anche indossare la mascherina, meglio se colorata. Negli asili e nelle materne i giochi dovranno essere ad uso esclusivo di un singolo gruppo, ma andranno disinfettati.

Infine, in vista delle tanto agognate vacanze estive, il capitolo sulle spiagge. Andrà garantita una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno avere una distanza tra loro di almeno 1 metro e mezzo. In spiaggia sarà vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (ad esempio racchettoni) o in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf) potranno essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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