Revocato obbligo di mantenere figli che non lavorano né studiano

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli“. Lo stabilisce l’articolo 30 della nostra Costituzione, che sancisce l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori. Ma fino a che età è lecito richiedere il mantenimento ai genitori quando non si studia né si lavora? Per la Corte di Cassazione, 32 anni sono troppi. Con una ordinanza di luglio e depositata in cancelleria l’8 novembre, la Suprema Corte si è pronunciata a sfavore dei Neet, “Not in education, employment or training”, cioè giovani che non studiano né lavorano.

Revocato dovere di mantenere figli Neet

La Corte ha bocciato il ricorso confermando la sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che aveva stabilito la revoca del mantenimento. Come spiega lo Studio Cataldi, la giustizia ha dato ragione al padre, che ha sconfitto in tribunale la ex moglie, la quale ha perso sia l’assegnazione della casa coniugale, sia il mantenimento che il padre versava in favore del figlio maggiorenne. “La Corte di merito – spiegano gli avvocati dello Studio Cataldi – ha rilevato che il figlio trentaduenne ha abbandonato gli studi a 16 anni. Ha frequentato corsi di formazione nel 2011 e nel 2012. Ha maturato qualche esperienza lavorativa saltuaria anche se non emergono difficoltà che gli rendono impossibile inserirsi in un contesto lavorativo“.

Quando decade l’obbligo di mantenimento

La Suprema Corte si è appellata al principio di auto responsabilità che “impone al figlio di non abusare del suo diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura“. In base al principio di auto responsabilità, il figlio non può abusare del mantenimento dei genitori. Tale obbligo è infatti dovuto se finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di formazione. Quando manca questo presupposto decade  l’obbligo di mantenimento, come si evince dalla lettura dello stesso articolo 30. “L’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione“. Così recita l’articolo 30 che assicura anche ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.

 

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