Covid: scatta l’infortunio anche
per gli infermieri no vax contagiati

Altra novità dall’Inail sugli infermieri no vax che si contagiano al Coronavirus. Tutti gli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi, ma che poi risultato positivi al Covid, hanno comunque diritto all’infortunio sul lavoro, se il contagio risulta avvenuto in questo contesto. Questo è quanto spiegato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in una lettera alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati.

La lettera dell’Inail sugli infermieri no vax

“Sotto il profilo assicurativo”, si legge nella missiva, il comportamento colposo del lavoratore, in cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l’esclusione dall’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail”. Il dipendente potrebbe però non avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro nel caso in cui abbia rifiutato il vaccino e si sia contagiato. Per quanto riguarda sempre la questione degli infermieri no vax, c’è un altro passaggio importante dell’Inail. “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, chiarisce infatti il documento, “ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio”.

No al concetto di “rischio elettivo”

In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo la giurisprudenza, anche se ovviamente la violazione di norme anti-infortunistiche da parte del lavoratore va considerata un comportamento illecito, “l’illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile, in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento.

L’Inail sottolinea infine che non appare nemmeno ipotizzabile, nel caso in cui si rifiuti il vaccino, “l’applicazione del concetto di rischio elettivo”, elaborato dalla giurisprudenza per delimitare sul piano oggettivo l’occasione di lavoro e, dunque, il concetto di rischio assicurato o di attività protetta. “Il rischio di vaccinarsi”, spiegano all’Inail, “non si può configurare come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore”. Inoltre, “non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore.

Impostazioni privacy