Esenzione vaccinale, come funziona e quando comunicarla all’Asl

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge che aggiorna le misure anti-Covid disposte dal governo. La normativa, fra le altre disposizioni, introduce l’obbligo di vaccinazione contro la malattia per tutti gli over 50. Dal 1° febbraio, nello specifico, gli ultracinquantenni che non avranno completato il ciclo vaccinale o saranno senza terza dose oltre la scadenza del Green pass emesso per la seconda riceveranno una sanzione amministrativa una tantum di 100 euro. Il decreto, però, consente ad alcuni “casi specifici” di fornire una valida motivazione per l’esenzione vaccinale. Ecco come.

Esenzione vaccinale, chi può chiederla

Il decreto-legge dispone la possibilità, da parte dei soggetti sottoposti a obbligo vaccinale (si tratti di italiani, cittadini Ue residenti nel Paese, stranieri iscritti o non iscritti al Sistema sanitario nazionale), di sottrarsi all’obbligo stesso. Fornendo però all’Asl di riferimento un’adeguata documentazione che ne certifichi la necessità di esenzione. O, al limite, di rinvio.

In particolare, si può essere esentati dalla vaccinazione anti-Covid “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore.

In buona sostanza, la documentazione deve essere prodotta dal medico di base o da quello che materialmente dovrebbe eseguire il vaccino. Questi dovrà fornire le prove mediche secondo cui il paziente è ipersensibile o allergico a uno o più principi attivi del vaccino. Oppure se, nella prima o nella seconda dose, ha manifestato una grave reazione allergica.

Chi non può sottrarsi all’obbligo

Anche essersi ammalati di Covid in precedenza prevede “il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista, sulla base delle circolari del Ministero della Salute”, come riportato nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Non saranno prese in considerazione, dalle autorità sanitarie, scelte di natura personale non giustificate da evidenze scientifiche. Per la valutazione di una precedente positività non vale inoltre il risultato del test sierologico. Quest’ultimo, infatti, non distingue le cause dell’aumento di anticorpi (se per un contagio da Covid-19 o per l’efficacia di una dose di vaccino). Il vaccino resta obbligatorio, infine, anche in gravidanza e durante il periodo dell’allattamento.

Chi riceverà la multa, in ogni caso, avrà dieci giorni di tempo per fornire la documentazione per l’esenzione richiesta, a partire dalla data di ricezione della sanzione amministrativa.

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