Cambiamenti significativi in arrivo per gli influencer. All’unanimità, l’AGCOM ha dato il via libera a una consultazione pubblica con l’obiettivo di imporre il rispetto delle normative sull’audiovisivo, simili a quelle applicate alle trasmissioni televisive e ai contenuti on demand, da parte dei creators che operano sui social network.
La figura del creator di contenuti che si dedica alla produzione di materiali per i social network raggiungendo quotidianamente milioni di persone, è diventata ufficialmente una professione riconosciuta.
Secondo l’Agcom -l‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-, tale attività è considerata “simile o assimilabile” a quella svolta dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
In virtù di questa nuova regolamentazione, anche i creatori di contenuti dovranno attenersi alle norme e alle misure previste dal “Testo unico” riguardante i servizi di media audiovisivi, garantendo così il rispetto delle disposizioni stabilite per tale settore.
Consultazione AGCOM: a chi saranno destinate le nuove regole

Newsby.it
Durante la riunione del 13 luglio, l’AGCOM ha preso una decisione unanime riguardo l’avvio di una consultazione pubblica della durata di 60 giorni (durante cui sarà possibile raccogliere pareri e contributi da tutte le parti interessate) per definire le misure atte a garantire che gli influencer rispettino le disposizioni del “Testo unico sui servizi di media audiovisivi“.
La crescente rilevanza e diffusione delle attività degli “influencer”, anche noti come “vlogger”, “streamer” o “creator”, dato l’impatto che tali figure hanno sugli utenti, consumatori e sulla società nel suo complesso, ha fatto sì che molteplici Paesi europei hanno intrapreso azioni regolamentari in risposta a questa tendenza, suscitando l’interesse delle istituzioni pubbliche.
L’Autorità ha dunque preso in considerazione il contesto attuale e ha riflettuto sulle norme e i regolamenti applicabili agli influencer, con l’obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza e consapevolezza sia tra gli stakeholder che tra il pubblico.
Data la particolare natura dei soggetti che vengono identificati come influencer e dei servizi audiovisivi che essi offrono, l’Autorità ha ritenuto opportuno stabilire una distinzione tra:
–Soggetti che forniscono contenuti audiovisivi in modo continuo, con un’organizzazione e una modalità di offerta che li rende assimilabili a un catalogo di un servizio di media on-demand, come ad esempio i canali YouTube, per cui è prevista l’applicazione completa di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico; queste norme includerebbero obblighi come l’iscrizione al Registro operatori della comunicazione (Roc), la regolamentazione riguardante le opere europee e indipendenti e la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
–Soggetti che operano in modo meno costante e strutturato, per i quali, l’Autorità spiega che non sarebbe giustificata l’applicazione completa delle disposizioni in questi casi specifici, e dunque resteranno esclusi dal regime giuridico previsto.
Viene inoltre specificato che le disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità si applicano già ai servizi di piattaforma per la condivisione di video. Pertanto, queste piattaforme non saranno soggette alle misure che verranno adottate in seguito alla consultazione poiché rappresentano semplicemente gli strumenti utilizzati dagli influencer per diffondere i loro contenuti. La disciplina relativa a queste piattaforme è già definita dal “Testo unico” e rimane invariata.