Vuoi estinguere il mutuo in anticipo? Ecco come fare, attenzione alle spese non rimborsabili

Mutuo - Newsby.it
Spesso estinguere il mutuo in anticipo può essere una vera e propria convenienza. Bisogna però fare attenzione alle spese non rimborsabili.
Nel caso in cui abbiamo una somma sufficiente di denaro la soluzione migliore è estinguere un mutuo, in modo da liberarci della rata mensile. L’estinzione del mutuo in anticipo è gratuita, ma potrebbe comportare dei costi in alcuni casi . Ulteriori informazioni a riguardo sono arrivati direttamente dalla Corte di Giustizia Europea.

Proprio l’organo Europeo ha chiarito che in caso di estinzione anticipata del mutuo, il consumatore può arrivare a richiedere una riduzione degli interessi e di tutti quei costi legati alla durata del mutuo. Tutte le altre spese restano interamente da rimborsare. Quando si procede all’estinzione anticipata del mutuo non sono tra i costi “scontati”: spese di perizia, spese di istruttoria, costi pagati alla rete di vendita del mutuo stesso o di attivazione del conto corrente. La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata durante un ricorso contro Unicredit Bank Austria.
In quel caso la Corte ha fatto sapere che il diritto del consumatore che estingue il mutuo in anticipo non include quei costi che, indipendentemente dalla durata del contratto siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Tutto ciò purché questi non costituiscono una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che dovrebbero essere fornite al consumatore. Inoltre la prova di tutto ciò dovrebbe essere a carico della banca.
Bisogna ancora capire come i costi di intermediazione di agenti e mediatori creditizi vengano restituiti al consumatore.
Estinguere mutuo in anticipo: quanto costa
La legge Bersani (decreto n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) ha deciso che l’estinzione anticipata del mutuo non comporta alcuna penale. Nonostante ciò vanno distinte alcune situazioni.

Infatti se un mutuo è stato stipulato dopo il 2 febbraio del 2007, ovvero quando la legge Bersani è entrata in vigore, non ci sono pensali. Spesso però l’estinzione viene concessa solo dopo un determinato periodo di tempo, ad esempio 18 mesi. Mentre se un mutuo è stato stipulato prima di aprile 2007, la Legge Bersani prevede delle penali ridotti entro i tetti massimi. Nel dettaglio:
- PER I MUTUI A TASSO VARIABILE – Per l’estinzione prima del terzultimo anno dalla scadenza: lo 0,5%; In caso di estinzione nel terzultimo anno: lo 0,2%, Per l’estinzione negli ultimi due anni: lo 0%. Infine se a penale del contratto di mutuo è pari o superiori al massimo consentito, si ha una riduzione dello 0,2%.
- PER I MUTUI A TASSO FISSO – In caso di i mutui stipulati dal 1 gennaio 2001 si avrà l’estinzione nella prima metà del periodo di ammortamento dell’1,9%; estinzione nella seconda metà del periodo di ammortamento: 1,5%; nel terzultimo anno lo 0,2%; infine negli ultimi due anni lo 0%. Anche in questo caso ci saranno delle riduzioni: pari allo 0,25% se la penale di contratto è pari o superiore a 1,25% e pari allo 0,15% se la penale di contratto è inferiore a 1,25%.
Queste quindi sono tutte le norme in vigore dopo l’approvazione della Legge Bersani.