È possibile aumentare l’importo della pensione ricorrendo all’assegno sociale, ma solo in alcune circostanze. Ecco come fare.
Andare in pensione è un traguardo importante per ogni lavoratore dopo anni di sacrifici e lavoro. Spesso l’importo della pensione che si percepisce può sembrare troppo basso rispetto alle spese che si hanno o comunque non bastare per condurre una vita serena e tranquilla come si merita. Fortunatamente, in alcune circostanze, è possibile aumentare l’importo della pensione ricorrendo all’assegno sociale. Ecco come funziona.
Come aumentare la pensione ricorrendo all’assegno sociale
L’assegno sociale è stato introdotto con l’obiettivo di aiutare coloro che versano in difficili condizioni economiche. Questo spetta se si hanno certi requisiti e cioè:
- almeno 67 anni
- stato di bisogno economico
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate
- residenza effettiva in Italia
- requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia

Dal punto di vista reddituale, bisogna considerare i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva
- redditi esenti da imposta (ad esempio le indennità per gli invalidi civili o anche gli stessi assegni sociali dell’eventuale coniuge)
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private)
- redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.
- redditi di terreni e fabbricati
- pensioni di guerra
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL
- pensioni dirette erogate da Stati esteri
- pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi
- assegni alimentari corrisposti a norma del Codice Civile
Nel reddito non si calcolano:
- il reddito della casa di abitazione
- il reddito delle pensioni di guerra
- l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- l’indennità di accompagnamento
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della Legg n.388 del 2000
- i trattamenti di famiglia
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità
Erroneamente si potrebbe pensare che non si possa percepire sia la pensione che l’assegno sociale. In realtà vige solamente un divieto di cumulo. Ciò vuol dire che, se si percepisce la pensione, si potrà ottenere l’assegno sociale ma in un importo inferiore rispetto a quello pieno. Possono percepire l’assegno sociale ridotto: il soggetto non coniugato che abbia un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e il soggetto coniugato che abbia un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno sociale e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
La regola per aumentare la pensione con l’assegno sociale è questa: la somma fra l’importo della pensione e dell’assegno sociale non deve superare l’importo annuo massimo dell’assegno sociale. L’importo intero dell’assegno sociale per il 2023 è di 503,27 euro per 13 mensilità, ma lo percepiscono solo coloro che hanno un reddito pari a zero. Possono richiederlo come integrazione coloro che hanno una pensione bassa per aumentarla. L’importante è che la somma dei redditi percepiti non sia superiore all’importo annuo dell’assegno sociale che è 6.542,51 euro.
Percepiscono l’importo intero dell’assegno sociale i soggetti non coniugati che hanno un reddito pari a zero e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno sociale. Si può fare domanda per percepirlo dal sito INPS, andando nella sezione apposita, oppure telefonando il contact center o, ancora, rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’istituto.