Un contratto d’affitto comporta sia per il locatore che per l’inquilino una serie di diritti e doveri. Ecco cosa succede se non viene rispettato in tutto o in parte.
Dalla firma del contratto d’affitto al ricorso in tribunale il passo può essere breve, se una delle due parti non rispetta gli accordi stabiliti e le norme vigenti. Ma la prima condizione è che il contratto stesso sia stato registrato: diversamente per il proprietario di casa si mette male.

Soprattutto di questi tempi, il tema “caldo” è la morosità. La legge dice che se l’inquilino non paga l’affitto e il ritardo supera 20 giorni, il locatore può intraprendere un’azione di sfratto e ottenere una condanna al pagamento degli importi dovuti dal conduttore moroso. Quest’ultimo può interrompere la procedura in qualsiasi momento, fino alla pronuncia dello sfratto, pagando tutti gli arretrati, gli interessi e le spese legali sostenute dal locatore. Ma la lista delle possibili inadempienze è lunga.
Tutte le incombenze per chi stipula un contratto di affitto
Se l’inquilino non cura l’appartamento con diligenza, ogni danno procurato sia all’immobile che a terzi ricade sull’inquilino stesso. Ma se il locatore non effettua le riparazioni o la manutenzione necessaria, l’inquilino può richiedere un intervento giudiziario per ottenere l’esecuzione dei lavori e una riduzione temporanea del canone proporzionale al degrado dell’immobile.

L’inquilino è tenuto a rispettare il regolamento di condominio, pena lo sfratto. Se subaffitta l’immobile senza il consenso del locatore, quest’ultimo può richiedere la risoluzione del contratto. Ma se il locatore viola il diritto alla privacy, entrando in casa senza preavviso, quest’ultimo può richiedere un risarcimento per danni e la risoluzione del contratto, oltre a denunciarlo. Fermo restando che deve garantire al locatore l’accesso all’appartamento per farlo vedere a potenziali acquirenti o affittuari.
E ancora: se l’inquilino non restituisce l’immobile nelle condizioni iniziali, il locatore può trattenere in toto o in parte il deposito cauzionale per le spese di ripristino. E se il deposito non basta a pagare i danni, può intraprendere azioni legali per ottenere un congruo risarcimento. Inoltre, l’affittuario è tenuto a pagare i canoni di locazione, anche a contratto scaduto, se non lascia l’immobile nonostante la disdetta o l’intimazione di sfratto e se lo riconsegna in condizioni fatiscenti o ingombro di mobilia pesanti, finché non provvede a pagare i lavori di manutenzione e alla rimozione degli arredi.