Per far fronte ai danni causati dal maltempo in Emilia Romagna “verrà disposto lo stato di calamità naturale”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, durante un’intervista a Radio anch’io su Rai Radio 1. Ha aggiunto che “si risponderà ai primi interventi. È già stato annunciato il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie”. Di fronte a questa affermazioni può sorgere spontaneo chiedersi cosa significhi “stato di calamità naturale” e cosa lo differenzi dallo “stato di emergenza”.

La definizione di stato di calamità naturale
Come suggerisce il nome, lo stato di calamità naturale può essere riconosciuto in seguito a dei disastri non imputabili all’uomo. A differenza dello stato di emergenza, non riguarda le attività di pronto intervento, bensì le questioni economiche correlate ai danni causati da alluvioni e altri fenomeni simili. Si parla, per esempio, dell’accesso a fondi, rimborsi e agevolazioni fiscali. Lo stato di calamità naturale, infatti, attiva il fondo di solidarietà nazionale, che prevede strumenti come la sospensione delle rate dei mutui e del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle aziende colpite.
A decidere l’eventuale proclamazione dello stato di calamità naturale è il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che esamina le richieste inoltrare dalle regioni che lo richiedono.
Lo stato di emergenza
Di fronte a una situazione come quella che ha coinvolto l’Emilia Romagna, lo stato di calamità naturale dev’essere necessariamente affiancato a quello di emergenza. Come spiega il sito della regione Piemonte, “lo stato di emergenza è una misura adottata dal Governo per fronteggiare con mezzi e poteri straordinari una situazione di grave crisi che si verifica a seguito di un evento calamitoso sul territorio nazionale”. Dal punto di vista giuridico, l’attivazione dello stato di emergenza (che avviene su proposta del presidente di una regione) è regolata dal Codice della Protezione Civile (art.24 decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018). Si usa per attivare le procedure di interventi a favore della popolazione e del territorio, tramite l’emanazione di provvedimenti, anche in deroga all’ordinamento vigente.

L’articolo 24 del Codice della Protezione Civile sottolinea che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. Inoltre, “l’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo”. Durante l’emergenza Covid-19, che ha richiesto uno stato di emergenza più lungo del solito, sono state apportare delle apposite modifiche all’articolo 24.